L’articolo 42 della legge Comunitaria 2008 introduce importanti modifiche per le aziende nella realizzazione del proprio sito web e non solo.
In particolare, modificando l’art. 2250 c.c., si prevede che le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire attraverso il sito web le seguenti informazioni:
- la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione; il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio; l’eventuale stato di liquidazione della società; se, in caso di s.p.a. o di s.r.l., la società ha un socio unico.
Legge Comunitaria 2008 si riferisce allo “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” e pertanto deve applicarsi ai siti web, ma anche agli eventuali altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i social networks.
Questa interpretazione estensiva non è priva di critiche, ma consente di evitare spiacevoli sorprese alle aziende.
L’omessa esecuzione, infatti, ai sensi dell’art. 2630 c.c., espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206,00 a 2065,00 euro.
Invariato resta, invece, l’obbligo per chi è in possesso di partita IVA di indicarla sulla homepage del sito web aziendale.
Per la mancata esposizione del numero di partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.