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Alla luce delle ultime riforme di cui alla L. 92/12 (riforma Fornero) nonché alle riforme del testo Unico sull’apprendistato si riepilogano le novità sostanziali:
1) il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato di cui solo la formazione è a termine;
2) durante la formazione le parti non possono recedere dal contratto se non per giusta causa. Quindi le parti possono recedere dal contratto con regolare preavviso solo dopo il termine della formazione;
3) tipologie del nuovo apprendistato: a) per la qualifica e per il diploma professionale; b) professionalizzante; c) alta formazione; d) per la riqualificazione professionali di lavoratori in mobilità.
4) Apprendistato professionalizzante (tipologia più richiesta) prevede l’assunzione di lavoratori dai 18 ai 29 anni.
5) Sostanziale novità invece per l’apprendistato aperto anche ai lavoratori in mobilità senza vincolo di età. In tal caso i lavoratori, in caso di assunzioni, saranno cancellati dalla lista di mobilità.
6) Il contratto non potrà essere inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni (5 per artigianato)
7) Solo per la formazione di base e/o trasversale dell’ apprendista professionalizzante (la tipologia più richiesta) , dovrà svolgersi interna o esterna all’azienda, è pari ad un monte ore di 120 per la durata del triennio.
8) La mansione deve essere inquadrata fino a 2 livelli inferiori alla qualifica finale (alcuni contratti prevedono anche la di retribuzione inferiore)
9) La disciplina generale prevede un TUTOR aziendale che seguirà l’apprendistato nel percorso della formazione.
10) La formazione dell’apprendista potrà essere finanziata anche dai fondi professionali.
11) Inoltre è stato rifinanziato il bando Italia Lavoro Programma Amva che prevede un finanziamento pari a € 5.500,00 per ogni apprendistato assunto a tempo pieno
12) Il datore di lavoro dovrà rilasciare al lavoratore il LIBRETTO FORMATIVO;
13) Per aziende con più di 9 lavoratori il n° degli apprendisti non potrà superare il 100% delle maestranza specializzate e/o qualificate
14) Stabilizzazione contratti: è necessario confermare il 30% degli assunti degli ultimi 36 mesi con contratto di apprendistato (salvo diversamente quanto specificato dal CCNL) nel caso di CCNL commercio Confcommercio stabilisce che andranno confermati l’80% degli apprendisti.
15) Per quanto riguarda aziende oltre 9 addetti, la contribuzione a carico del datore è pari al 10% per tutto il periodo dell’apprendistato. E’ possibile avere uno sgravio contributivo ancora per un anno, dopo la conferma dell’apprendistato, a condizioni che lo stesso lavoratore continui a svolgere lo stesso identico lavoro per cui è stato assunto.
16) Per quanto riguarda il numero degli addetti, si considerano tutti i lavoratori dell’ impresa complessivamente e non delle singole unità.
17) In caso di inadempienza da parte dell’azienda consistente il non rispetto delle leggi, sarà convertito il contratto di apprendistato a tempo indeterminato fin dall’inizio , dovrà restituire gli sgravi contributivi aumentati del 100%
18) Gli adempimenti del datore, oltre al contratto in forma scritta va allegato dettagliatamente il piano formativo individuale e procedere alla comunicazione UNILAV.
19) Sull’ultimo accordo CCNL Commercio, viene specificato che il datore di lavoro deve chiedere il parere preventivo ad un ente bilaterale per l’assunzione degli apprendisti. Se entro 15gg, l’ente bilaterale non ha risposto, vale il silenzio assenso.
Oltre quanto indicato in allegato, Vi confermiamo la disponibilità a seguire tutto il processo:
– Verifica delle condizioni di base per la presentazione di domande di assunzione in apprendistato;
– Stipula dei contratti e consulenza sulla tipologia di mansione e di percorso formativo;
– Apertura di forme di agevolazione fiscale
– Richiesta di Voucher formativi con la Regione Abruzzo
– Formazione indoor o outdoor per gli apprendisti
– Processo di assunzione post-apprendistato
E tutto quanto necessario all’inserimento aziendale.
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti