Adeguamento degli impianti elettrici negli studi medico dentistico in Abruzzo? Affidati alla nostra consulenza

Adeguamento degli impianti elettrici negli studi medico dentistico in Abruzzo? Affidati alla nostra consulenza

Uno Studio Odontoiatrico, è classificato come “Ambulatorio Medico di Gruppo 1” (art. 710.2.6 della Norma CEI 64-8/7).
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In detti ambulatori gli impianti elettrici devono essere conformi alle seguenti disposizioni normative e di legge:
Obbligo della proget-tazione (art. 5, comma d) D.M. 37/2008 – art. 4, comma c) DPR 447/1991);
Obbligo dell’omologa-zione dell’impianto elet-trico e di messa a terra mediante “Dichiarazione di Conformità” (art. 2, comma 1 D.P.R. 462/2001);
Per gli Studi Odontoiatrici con presenza di lavoratori subordinati il datore di

lavoro (Titolare dello Studio) ha l’obbligo di:
inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, all’ISPESL o all’ARPA, la Dichiarazione di Conformità (omologazione) – (art. 2, comma 2 D.P.R. 462/2001);

far eseguire da tecnici qualificati, periodicamente, regolari verifiche agli impianti elettrici (la Norma CEI 64-8/7, all’art. 710.6 ne indica la tipologia e la cadenza), dette verifiche devono essere registrate;
ogni due anni, l’impianto di terra, deve essere verificato dall’ASL o dall’ARPA o da Organismo Privato individuato dal Ministero delle attività produttive. Il soggetto che effettua la verifica deve rilasciare il relativo verbale (art. 4 D.P.R. 462/2001).
Se ha dei dubbi o ritiene di non essere in regola con gli adempimenti di legge circa la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), il nostro Studio è particolarmente attrezzato e vanta una lunga esperienza nel campo della progettazione e delle verifiche di “Locali ad uso medico”.

Un’esperienza che è soprattutto il risultato di anni di studio e di profonda applicazione sia nel mondo della Formazione che in quello della Progettazione.

L’articolo 710.2.6 della Norma CEI 64-8/7 definisce «Locale ad uso medico di “Gruppo 1” quel locale ove le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate sia esternamente che invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca».

Uno Studio Odontoiatrico, se non è una sala per operazioni chirurgiche (Allegato B), è classificato come “Ambulatorio Medico di Gruppo 1”.

In detti ambulatori gli impianti elettrici devono essere conformi alle seguenti disposizioni normative e di legge:
Obbligo della progettazione (art. 5, comma d) D.M. 37/2008 – art. 4, comma c) DPR 447/1991);
Obbligo dell’omologazione dell’impianto elettrico e di messa a terra mediante “Dichiarazione di Conformità” (art. 2, comma 1 D.P.R. 462/2001);
Per gli Studi Odontoiatrici con presenza di lavoratori subordinati il datore di lavoro (Titolare dello Studio) ha l’obbligo di:
inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, all’ISPESL o all’ARPA, la Dichiarazione di Conformità (omologazione) – (art. 2, comma 2 D.P.R. 462/2001);
far eseguire da tecnici qualificati, periodicamente, regolari verifiche agli impianti elettrici (la Norma CEI 64-8/7, all’art. 710.6 ne indica la tipologia e la cadenza), dette verifiche devono essere registrate;
ogni due anni, l’impianto di terra, deve essere verificato dall’ASL o dall’ARPA o da Organismo Privato individuato dal Ministero delle attività produttive. Il soggetto che effettua la verifica deve rilasciare il relativo verbale (art. 4 D.P.R. 462/2001).
Se non ha ottemperato a quanto sopra la Sua Attività non è in regola con gli adempimenti di legge circa la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).
Il nostro Studio è particolarmente attrezzato e vanta una lunga esperienza nel campo della progettazione e delle verifiche sul campo di “Locali ad uso medico”.
Un’esperienza che è soprattutto il risultato di anni di studio e di profonda applicazione sia nel mondo della Formazione che in quello delle Attività Produttive.
Personalmente resto a Sua completa disposizione per meglio informarLa e proporLe le soluzioni più consone alle sue esigenze.

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